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La disciplina della prova!

Le prove sono disciplinate diversamente in base alla sede del processo: civile o penale.

Nel processo civile il giudice è chiamato a decidere sulla domanda proposta da un soggetto privato per la tutela di un diritto soggettivo che assume essere stato leso da un terzo. Ai fini della proposizione di una domanda il soggetto agente, attore, deve in primo luogo avere un interesse ad agire ed essere legittimato dall’azione stessa. Il buon esito di un’azione in sede civilistica dipende dalla dimostrazione da parte dell’attore dei fatti costitutivi dei diritti valutati e dalla loro lesione da parte di un terzo, posto che il giudice non ha poteri investigativi autonomi. Le prove prodotte dalle parti del procedimento assumono un’importanza fondamentale in quanto costituiscono gli unici elementi sui quali di regola, e salvo alcune eccezioni, il giudice dovrà basarsi per emettere la propria sentenza.

Mentre nel processo penale, il giudice ha il compito di valutare se la condotta tenuta da un soggetto integri o meno una fattispecie di reato espressamente prevista dalla legge ai fini dell’applicazione delle sanzioni dalla stessa comminate. Le parti del processo sono: il pubblico ministero che ha l’obbligo di esercitare l’azione penale in base all’art. 112 della Costituzione; l’imputato, ovvero il soggetto accusato di aver posto in essere una condotta costituente reato. Le prove utilizzabili dal giudice ai fini della propria decisione devono essere acquisite in contraddittorio tra le parti nella fase dibattimentale. Prima dell’avvio vero e proprio del processo esiste la fase delle “indagini preliminari” durante la quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, ricevuta notizia di reato, svolgono nell’ambito delle rispettive attribuzioni le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale, secondo l’art. 326 c.p.p.

Detto ciò, per quanto attiene alla disciplina delle prove, nel processo civile la prova svolge una funzione privatistica attraverso la tutela dei diritti dei soggetti che la richiedono, mentre nel processo penale, la prova ha un rilievo pubblicistico attraverso la repressione delle condotte di reato stabilite dal nostro ordinamento giuridico.

Sia in sede civile che in sede penale, il giudice deve ricostruire, sulla base delle prove raccolte, la verità dei fatti ai fini della propria decisione.

Nei prossimi articoli approfondiremo l’argomento … La prova in sede civile e La prova in sede penale

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