Archivi Blog
L’intercettazione tra l’indagato ed il legale diventa utilizzabile se…
Pubblicato da investigazioni24
… se viene fatta a titolo amichevole!
Con la sentenza n° 26323 del 18 giugno 2004, Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, se l’indagato confessa il reato al proprio avvocato a titolo amichevole, l’intercettazione è utilizzabile in quanto la confessione avvenuta nella conversazione non avrebbe carattere professionale.
Per rinfrescarvi sul tema della garanzie di libertà dei difensori, l’articolo 103, comma 5 c.p.p. stabilisce che:
“Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.”
Il fatto sul quale la Corte si pronunciava riguardava una conversazione telefonica avvenuta all’interno di una autovettura tra un soggetto ed il suo avvocato, nella quale confessa di aver commesso i reati per i quali era indagato.
I reati erano quelli di tentata estorsione continuata ai danni della moglie del soggetto, crollo di costruzione e detenzione e porto di materiale esplodente ad alto potenziale offensivo.
Il soggetto e l’avvocato erano legati da anni da uno stretto rapporto di amicizia reciproca.
Contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, il Pubblico Ministero ha precisato che nessuna delle frasi e dichiarazioni pronunciate dall’avvocato rappresentasse esercizio dell’attività difensionale.
L’avvocato non aveva fornito al soggetto consigli e strategie difensive ma si sarebbe limitato ad un mero colloquio passivo, pertanto i fatti confessati nonostante si inserissero nella vicenda per cui svolgeva attività legale, non sarebbero bastati per definire il colloquio come una conversazione attinente alla funzione esercitata.
In conclusione la sentenza ha precisato che il divieto di intercettazioni riguarda solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata.
Scarica la sentenza qui!
Pubblicato su Sentenze
Tag: 103 c.p.p., 103 c.p.p. comma 5, 103 cpp, 18 giugno 2004, 18 giugno 2004 sentenza, 26323 del 18 giugno 2004, agenzia investigativa, agenzie investigative, art. 103 c.p.p., avvocato, avvocato amico, bari, blog, blog investigazioni, cassazione, confessione, confessione tramite intercettazione, conversazione, corte, corte di cassazione, cpp, crollo di costruzione, detective, detenzione, detenzione e porto di materiale, difensori, ermellini, foggia, indagato, indagini, indagini investigative, informazioni, intercettazione, investigatore, investigatore privato, investigatori privati, investigazioni, investigazioni24, legale, pm, procedimento, pubblico ministero, reati, sentenza, servizi investigativi, sostituti del difensore, strategia difensiva, tentata estorsione, tentata estorsione continuata, tribunale, tribunale del riesame